Cass. civ. n. 25636 del 18 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO


Spese di C.T.U. - Distinzione tra anticipazione, liquidazione e ripartizione - Conseguenze - Decreto di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario - Inidoneità alla ripartizione.


Nell'ambito delle spese di c.t.u. è da distinguere tra anticipazione, liquidazione e ripartizione: la prima, ove disposta, serve a garantire all'ausiliario la disponibilità dei mezzi necessari all'adempimento dell'incarico; la seconda avviene su istanza dell'ausiliario con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che consente al medesimo di ottenere il pagamento nei confronti di una qualunque delle parti processuali, le quali sono obbligate in via solidale; la ripartizione definitiva delle spese, invece, è demandata alla sentenza che conclude il giudizio ed è retta dal principio della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; pertanto, il decreto di liquidazione non ripartisce le spese, ma incide esclusivamente sui rapporti tra le parti e il consulente.

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Riferimenti normativi

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 15509/2018

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