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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5626 del 8 giugno 1999

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5626 del 8 giugno 1999

Testo massima n. 1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito – tardivamente – all’udienza successiva [ fissata, nella specie, per «richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni» ], è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni [ da considerarsi nuove ] e di produrre documenti.

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