Cass. civ. n. 25650 del 01 settembre 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - IN GENERE Successione delle regioni nei rapporti obbligatori delle soppresse USL ex l. n. 724 del 1994 - Richiesta di risarcimento indirizzata alla AUSL in luogo della Gestione liquidatoria - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Ragioni.


La richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 4392 del 2017

Normativa correlata

Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2943
Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 1219

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