Cass. pen. n. 25650 del 05 marzo 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Traffico di influenze illecite - Formulazione dell'art. 346-bis, cod. pen. antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2019 - Mediazione onerosa - Illiceità della mediazione - Nozione - Fattispecie.
In tema di traffico di influenze (nella versione dell'art. 346-bis cod. pen. vigente prime delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra committente e mediatore è finalizzato a proiettarsi all'esterno del loro rapporto dualistico per ottenere, tramite lo sfruttamento della relazione reale dell'intermediario con il pubblico agente, la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato, il direttore dell'agenzia delle entrate aveva accettato dal privato la promessa di vendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio del suo intervento, in favore del committente, sui militari della guardia di finanza che stavano conducendo un'attività ispettiva nei riguardi del medesimo).