Cass. civ. n. 25702 del 19 settembre 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
Omessa dichiarazione - Presunzioni cd. supersemplici - Ammissibilità - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Limiti - Determinazione dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati - Necessità - Fondamento.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pur sempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Costituzione art. 53