Cass. civ. n. 25703 del 19 settembre 2025

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE


Società in house - Trattamento economico dei dipendenti - Obiettivi di contenimento della spesa ex art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175 del 2016 - Riduzione unilaterale della retribuzione - Esclusione - Contrattazione di secondo livello - Necessità - Fondamento.


In tema di trattamento economico dei dipendenti delle società in house, gli obiettivi di contenimento della spesa, di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, sono legittimamente perseguibili non già attraverso l'esercizio unilaterale del potere datoriale di riduzione della retribuzione, bensì unicamente mediante la contrattazione di secondo livello, posto che tale rapporto di lavoro deve ricondursi alla disciplina di diritto comune, derogabile soltanto a fronte di espresse disposizioni normative, come ad esempio in materia di reclutamento e di incarichi dirigenziali.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19 com. 5
Costituzione art. 36
Costituzione art. 39
Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19 com. 6

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Precedenti: Cass. civ. n. 35421/2022

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