Cass. civ. n. 25705 del 19 settembre 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Art. 30, comma 4, l. n. 724 del 1994 - Diritto al rimborso IVA - Presupposti - Attività economica - Società in liquidazione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di IVA, l'interpretazione dell'art. 30, comma 4, della l. n. 724 del 1994, dev'essere svolta alla luce dell'art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il quale fa riferimento ad una nozione oggettiva di attività economica, nel senso che l'attività viene considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati, con la conseguenza che, anche con riguardo a una società in liquidazione, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione, e il suo mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, salvo che non risulti che quest'ultimo non abbia più alcuna intenzione di utilizzare i beni in via definitiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata ad accertare una situazione di stallo oggettivo nella esecuzione di lavori, il cui prolungarsi aveva successivamente determinato la messa in liquidazione volontaria della contribuente, per impossibilità di perseguire il proprio scopo sociale).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9 com. 1