Cass. pen. n. 27633 del 20 marzo 2013

Testo massima n. 1


La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute. (Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell'immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l'esistenza di vie di fuga).

Testo massima n. 2


L'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 681 c.p. deve ritenersi integrato non solo nei casi di trasgressione delle prescrizioni tecniche imposte al momento del rilascio della licenza, ma anche in quello, ben più grave, in cui tale atto sia del tutto carente, perché non richiesto, rifiutato, ovvero scaduto nella sua validità. Una tale interpretazione non può ritenersi in contrasto con il principio di stretta legalità, ma costituisce l'esito di una lettura estensiva della norma penale, consentita in quanto tale e giustificata dall'evidente intenzione del legislatore di tutelare la pubblica incolumità, senza determinare lo sconfinamento nell'analogia non consentita dall'ordinamento.

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