Cass. pen. n. 20268 del 27 maggio 2010

Testo massima n. 1


Integra il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento l'esercizio di un'attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come club privato e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento della quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di quell'attività in luoghi aperti al pubblico. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un locale di ampie dimensioni il cui gestore organizzava sistematicamente e continuativamente serate da ballo).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE