Cass. pen. n. 31571 del 26 settembre 2006

Testo massima n. 1


È configurabile il reato previsto dall'art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo in assenza di licenza e delle prescrizioni ad essa inerenti ovvero senza avere rispettato le prescrizioni imposte dall'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 80 TULPS; pertanto l'eventuale cessione a qualsiasi titolo di un locale adibito a pubblico esercizio non libera il gestore dall'osservanza delle leggi e delle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, atteso che le autorizzazioni di polizia hanno il carattere della personalità. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per la contravvenzione di cui trattasi del presidente di una società titolare di un locale pubblico, il quale aveva affidato una parte della struttura ad altro soggetto in gestione temporanea, per essere adibita a discoteca all'aperto).

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