Cass. pen. n. 2350 del 12 marzo 1997

Testo massima n. 1


Deve escludersi che l'art. 682 c.p. — il quale punisce l'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato — sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all'«interesse militare dello Stato», per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all'autorità che istituisce il divieto. La sanzione penale è, pertanto, correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell'accesso nella zona militare.

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