Cass. civ. n. 2581 del 27 gennaio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - IN GENERE Trasferimento di immobile ex art. 2932 c.c. - Opzione per il cd. "prezzo valore" - Dichiarazione successiva al passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Ragioni.


In tema di imposta di registro, in ipotesi di trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'opzione per la determinazione della base imponibile in applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore", di cui agli artt. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, può essere esercitata con dichiarazione necessariamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza (purché anteriore alla notifica al contribuente dell'avviso di accertamento), in quanto solo col giudicato si determinano il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo dovuto e da allora l'Amministrazione finanziaria, decorso un congruo termine per la dichiarazione, può iniziare il relativo procedimento di accertamento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5751 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2932
Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5 CORTE COST.

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