Cass. civ. n. 25839 del 22 settembre 2025

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE


Compensazione integrale o parziale delle spese - Presupposti - Soccombenza reciproca - Nozione.


La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri. (In applicazione del principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che eccepire l'inammissibilità dell'appello possa integrare gli estremi di una "domanda contrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra le parti).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 20888/2018

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