Cass. civ. n. 25849 del 05 settembre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo d’ufficio della nullità – Contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. – Attività assertiva – Limitazione – Esclusione – Attività probatoria – Inclusione.
Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.