Cass. civ. n. 25849 del 05 settembre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo d’ufficio della nullità – Contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. – Attività assertiva – Limitazione – Esclusione – Attività probatoria – Inclusione.


Il rilievo officioso della nullità del contratto comporta che il giudice la indichi alle parti e consenta lo svolgimento del contraddittorio tra le stesse, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20870 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

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