Cass. civ. n. 2588 del 27 gennaio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - DIVISIONI - MASSA COMUNE Divisione ereditaria - Art. 34 d.P.R. n. 131 del 1986 - Determinazione della massa comune - Eventuale divergenza tra quota di fatto e quota di diritto - Presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento - Valore del bene oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c. - Rilevanza.
Nella imposizione di registro della divisione ereditaria ex art. 34 del d.P.R. 131 del 1986, al fine di stabilire la massa comune e, di conseguenza, al fine di accertare la eventuale divergenza tra quota di fatto-quota di diritto e la presenza di eccedenze-conguagli tra coeredi tassabili come vendita-trasferimento, si deve tenere conto del valore del bene donato in vita dal "de cuius" ad uno dei coeredi condividenti e come tale oggetto di collazione ex artt. 724 e 737 c.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 737
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 8 com. 4
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 9
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 34