Cass. civ. n. 25889 del 22 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI


Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.


E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Cod. Civ. art. 2727

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Conformi: Cass. civ. n. 9054/2022

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