Cass. civ. n. 25921 del 23 settembre 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE


Lesioni personali subite dal lavoratore dipendente in conseguenza del fatto illecito di un terzo - Danno patrimoniale da interruzione dell’attività produttiva - Risarcimento in favore del datore di lavoro - Presupposti - Infungibilità della prestazione del lavoratore infortunato - Necessità - Onere della prova a carico del datore - Contenuto.


Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia subito lesioni personali in conseguenza del fatto illecito di un terzo, il datore di lavoro, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva, deve provare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non aver potuto sostituire, nonostante i reiterati tentativi espletati, il lavoratore (insostituibile in ragione della specializzazione e dell'assetto organizzativo dell'impresa) e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 5373/1989

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