Cass. pen. n. 25935 del 16 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato assente dichiarato latitante - Sussistenza - Ragioni.
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D)
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3