Cass. pen. n. 25982 del 02 marzo 2023

Testo massima n. 1


PENA - PENE DETENTIVE - Condanna all'ergastolo e a pena temporanea sostituita dall'isolamento diurno già eseguito - Proscioglimento, in sede di revisione, dal reato punito con la pena perpetua - Scioglimento del cumulo giuridico - Necessità - Applicabilità in via analogica dell'art. 184 cod. pen.


La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti già eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metà della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21309 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 72 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 184
Cod. Pen. art. 73 CORTE COST.

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