Cass. pen. n. 26020 del 07 marzo 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Delitto punibile con l'ergastolo - Bilanciamento in giudizio dell'aggravante ostativa con una o più attenuanti - Applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. - Esclusione - Condizioni.


In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 20933 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

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