Cass. pen. n. 26020 del 07 marzo 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Delitto punibile con l'ergastolo - Bilanciamento in giudizio dell'aggravante ostativa con una o più attenuanti - Applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. - Esclusione - Condizioni.
In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di pena all'esito del dibattimento, ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è applicabile nei soli casi in cui la diversa qualificazione giuridica o il mancato riconoscimento di un'aggravante rendano il fatto non più punibile con la pena dell'ergastolo e non in quello in cui l'aggravante implicante, in astratto, la pena perpetua sia riconosciuta sussistente, ma sottoposta al giudizio di bilanciamento con una o più attenuanti, con la conseguenza che la richiesta di definizione con rito alternativo resta inammissibile anche con giudizio "ex post".
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE