Cass. civ. n. 26021 del 24 settembre 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA


Infortunio sul lavoro - Azione risarcitoria del lavoratore - Oneri di allegazione e prova - Ripartizione.


In tema di responsabilità per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l'onere di allegare l'inadempimento datoriale e provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, ma non anche di allegare e provare la nocività dell'ambiente lavorativo e la mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (che integrano elementi costitutivi della colpa del datore di lavoro), spettando, invece, al datore provare l'adempimento dell'obbligazione di sicurezza, la quale va parametrata, alla stregua del criterio prioritario di matrice comunitaria dell'eliminazione del rischio, all'adozione di tutte le misure prescritte dalla legge e suggerite dall'esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto (dalla valutazione del rischi all'organizzazione dell'apparato di sicurezza; dall'informazione e addestramento dei lavoratori all'adozione di tutte le misure prescritte e alla vigilanza sul rispetto di tali misure, come delineate nel d.lgs. n. 81 del 2008).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 29909/2021

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