Cass. civ. n. 5316 del 13 giugno 1997
Testo massima n. 1
Gli atti compiuti in giudizio dal rappresentante senza poteri o senza i poteri conferiti con la forma scritta, richiesta dall'art. 77 c.p.c., sono soggetti a ratifica, sicché il difetto di legittimazione ad processum viene eliminato dalla manifestazione di volontà del soggetto legittimato attraverso il suo intervento in giudizio (nella specie, nel corso del giudizio di primo grado) o il rilascio della procura ai sensi dell'art. 77 citato, che producono la regolarizzazione ex nunc del rapporto processuale, ma non valgono a sanare eventuali preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore.
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