Cass. pen. n. 198 del 11 gennaio 2001
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non è necessario un rapporto attuale e costante di contiguità fisica degli oggetti con la persona, ma è sufficiente che quest'ultima li detenga in un luogo ove possa accedere liberamente e in qualunque momento, posto che l'espressione «è colto in possesso» usata dalla norma va intesa nel senso di una immediata disponibilità degli strumenti atti allo scasso da parte del soggetto.