Cass. pen. n. 10475 del 1 settembre 1999

Testo massima n. 1


In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, poiché la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. punisce la condotta di colui che sia colto in possesso degli oggetti sopra indicati, per la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato è necessario che il soggetto sia sorpreso in un contesto di contatto con le cose, le quali, dunque, dovranno o essere portate sulla persona o tenute comunque presso l'agente, in modo che lo stesso possa farne subito uso, senza doverle prelevare in altro luogo, ancorché contiguo. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva condannato il ricorrente per la contravvenzione ex art. 707 c.p. in quanto lo stesso era stato trovato in possesso di una ricevuta di un deposito bagagli cui corrispondeva una borsa contenente arnesi atti allo scasso).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE