Cass. pen. n. 2362 del 20 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Si deve intendere per serratura, conformemente alla finalità della norma di cui all'art. 707 c.p., che è quella di prevenire i delitti contro il patrimonio, qualsiasi congegno atto a chiudere, a salvaguardare cioè, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione della norma citata, quale strumento atto ad aprire o a sforzare serrature, ogni mezzo che - come nella specie una spranga acuminata - possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni sopra indicati, così vanificandone la funzione.
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