Cass. pen. n. 281 del 16 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 707 c.p. prevede come suo presupposto - e non come elemento costitutivo o condizione di punibilità - che il reo abbia riportato anche e una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro, a nulla rilevando che il legislatore usi il plurale e cioè «motivi di lucro». Pertanto, questa condizione soggettiva può essere valutata sia ai fini della affermazione della responsabilità sia ai fini dell'aumento della pena rapportabile alla recidiva.

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