Cass. civ. n. 2608 del 29 gennaio 2024

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE Giudizio civile di falso e procedimento penale di falso - Contenuto - Differenze - Conseguenze - Fattispecie.


Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all'eliminazione dell'efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per la funzione e l'oggetto, in quanto il giudizio civile tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non, come quello penale, a identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la falsità di un documento, essendo all'uopo irrilevante il giudicato penale di assoluzione per il reato di falso relativo al medesimo documento)

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2524 del 2006

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 221
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

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