Cass. pen. n. 8217 del 12 ottobre 1983
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, l'espressione «è colto» non postula una situazione di rigorosa flagranza, ma soltanto una situazione di disponibilità dalla quale derivi la possibilità di sollecito uso degli oggetti indicati dall'art. 707 c.p. da parte del soggetto che la legge considera, per la sua condotta precedente, pericoloso per la sicurezza del patrimonio altrui. (Fattispecie: strumenti atti allo scasso contenuti in un borsello abbandonato all'atto della sorpresa da parte della polizia).
Testo massima n. 2
Possono concorrere nel reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso anche le persone incensurate, quando conoscano o abbiano la possibilità di conoscere le qualità soggettive del correo idonee a realizzare il presupposto del reato stesso.
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