Cass. civ. n. 26091 del 7 settembre 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Danni da emotrasfusioni - Nesso causale - Onere della prova a carico del paziente - Dimostrazione dell’assenza di infezione al momento della trasfusione - Necessità - Esclusione - Prova contraria a carico della struttura - Contenuto - Fattispecie.
In tema di danno da emotrasfusione infetta, l'onere della prova del nesso causale, posto a carico del paziente, può essere assolto anche attraverso presunzioni e non implica necessariamente la dimostrazione dell'assenza di infezione al momento della trasfusione, mentre la prova contraria gravante sulla struttura sanitaria può concernere l'esclusione del nesso causale (incentrandosi sulla dimostrazione che il paziente fosse già affetto dall'infezione al momento della trasfusione), ovvero l'elemento soggettivo (attraverso la dimostrazione di aver rispettato, in concreto, le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli che presiedono alle attività di acquisizione e perfusione del plasma). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva addossato al paziente l'onere di dimostrare l'assenza di una malattia epatica al momento del ricovero, omettendo di tener conto degli elementi dallo stesso addotti, suscettibili di fondare la prova presuntiva del nesso causale, quali l'assenza di fattori di rischio specifici, l'insorgenza della malattia a distanza di un anno dalla trasfusione e la mancata evidenza di eventuali cause alternative).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1223