Cass. pen. n. 10667 del 14 novembre 1985

Testo massima n. 1


La contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. è assorbita dal reato di furto aggravato solo se gli arnesi sono stati usati sicuramente per consumare il furto e soprattutto se il loro possesso è stato accertato nell'atto di commettere il furto stesso. (Nella specie, la disponibilità degli arnesi atti allo scasso fu accertata dopo e non durante la consumazione del furto aggravato commesso dallo stesso agente in concorso con altri e, quindi, è stata ritenuta sussistente la responsabilità per la contravvenzione unita a quella per il delitto).

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