Cass. pen. n. 43084 del 11 novembre 2003
Testo massima n. 1
Non è configurabile l'elemento oggettivo della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. nella condotta di un soggetto che trovi e conservi il possesso di un oggetto, abbandonato da chi lo ha sottratto al legittimo proprietario, in quanto nel concetto di «acquisto di una cosa di sospetta provenienza», non può essere inclusa la mera “ricezione” di essa. (Nel caso all'esame della S.C. è stata esclusa la sussistenza del fatto illecito nell'impossessamento di un telefono cellulare, privo di scheda, di provenienza furtiva, rinvenuto abbandonato).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi