Cass. civ. n. 26132 del 07 settembre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Costituzione di parte civile nel processo penale - Autonoma azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.


La responsabilità conseguente all'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale, connotata da colpa grave, è interamente disciplinata dalla previsione speciale di cui all'art. 541, comma 2, c.p.p., non potendo, pertanto, costituire oggetto di un'autonoma azione risarcitoria civilistica ex art. 2043 c.c.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.

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