Cass. pen. n. 8007 del 16 luglio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. (incauto acquisto), non è necessario che si dimostri la provenienza da reato delle cose acquistate, diversamente da quanto richiesto dall'art. 648 c.p. in tema di ricettazione e dall'art. 709 c.p. in materia di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, bastando che le cose acquistate o, comunque, ricevute diano motivo di sospetto che provengano da reato a cagione della loro qualità o per la condizione di chi le offre ed anche per l'entità del prezzo, e pertanto, in base alle tre circostanze indizianti alternativamente indicate dal legislatore nell'art. 712 c.p., in quanto l'essenza della contravvenzione in oggetto sta proprio nella disobbedienza all'obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa.
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