Cass. civ. n. 26140 del 07 settembre 2023
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Componenti – Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità – Esclusione – Rilevanza – Fattispecie.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.