Cass. civ. n. 26142 del 7 settembre 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA


Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Caso fortuito - Colpa del custode - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.


In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 11152/2023

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