Cass. civ. n. 26159 del 25 settembre 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
Omesso rilievo dell'inammissibilità ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese - Esame della questione devoluta - Esclusione - Fondamento.
L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.
Riferimenti normativi
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST.
Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.
Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 12