Cass. pen. n. 26164 del 25 marzo 2024

Testo massima n. 1


REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Vendita di bene immobile a prezzo inferiore a quello di mercato sottoposta a condizione sospensiva nell’interesse del solo acquirente - Mancato avveramento della condizione - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è reato di pericolo, integra distrazione il contratto di vendita di un immobile a prezzo inferiore a quello di mercato e sottoposto a condizione sospensiva unilaterale nell'interesse del solo acquirente, in quanto, quest'ultimo, anche ove, alla scadenza del termine prefissato, la condizione sospensiva non si sia verificata, in assenza di un'esplicita dichiarazione di risoluzione del contratto, può rinunciare alla condizione ed esercitare il diritto potestativo di acquisto, con conseguente limitazione del potere dispositivo della parte venditrice e messa in pericolo della garanzia del ceto creditorio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30333 del 2016

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1353

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