Cass. pen. n. 26165 del 3 luglio 2025
Testo massima n. 1
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
Beneficio subordinato al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Verifica giudiziale - Condizioni.
In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nel subordinare la concessione del beneficio al risarcimento del danno, non deve accertare preventivamente le condizioni economiche dell'imputato, ma è tenuto ad effettuare un motivato apprezzamento delle stesse, nel caso in cui emergano dagli atti elementi che inducono a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta o in quello in cui detti elementi siano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.