Cass. civ. n. 26168 del 25 settembre 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE


Avviso di accertamento catastale - Impugnazione - Onere di motivazione - Comparazione con immobili similari della stessa zona - Necessità - Limiti.


A seguito dell'impugnazione di un atto di accertamento catastale, il giudice è tenuto a compiere una comparazione con immobili similari della stessa zona solo nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia motivato la rettifica del classamento in base a un espresso raffronto con le caratteristiche analoghe di altri immobili e non anche quando abbia fatto esclusivo riferimento alla caratteristiche oggettive dell'immobile in discorso, senza alcun cenno al metodo comparativo.

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Riferimenti normativi

DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 75 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 5625/2003

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