Cass. civ. n. 26194 del 25 settembre 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Stato estero - Soggetto passivo dell'imposta - Ammissibilità - Fondamento - Solidarietà ex art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 - Effetti.
L'imposta di registro è dovuta anche quando uno dei soggetti passivi sia uno Stato estero, senza che rilevi l'eventuale impossibilità degli altri coobbligati di rivalersi nei suoi confronti, in quanto la solidarietà prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 risponde alla finalità di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti, ai fini della proficua riscossione delle imposte, di modo che l'eventuale inimponibilità integra un'eccezione personale del condebitore, non opponibile all'amministrazione finanziaria dagli altri condebitori estranei alla condizione personale su cui si fonda.
Riferimenti normativi
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.
Decr. Leg. Capo Provv. Stato 18/09/2024 num. 139 art. 57
Decreto Legisl. 01/08/2025 num. 123 art. 58
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1297