Cass. pen. n. 26223 del 04 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - Riparazione del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. – Importo inferiore rispetto al totale – Criteri di imputazione – Art. 1193 cod. civ. – Applicabilità – Conseguenze – Fattispecie.


In tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la riparazione sia avvenuta mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, va valutata e applicata - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – imputando il risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo versato a titolo di risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato dalla condotta di reato giudicata più grave.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4616 del 2018

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 lett. 6
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1193

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