Cass. pen. n. 26223 del 04 maggio 2023
Testo massima n. 1
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - Riparazione del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. – Importo inferiore rispetto al totale – Criteri di imputazione – Art. 1193 cod. civ. – Applicabilità – Conseguenze – Fattispecie.
In tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la riparazione sia avvenuta mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, va valutata e applicata - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – imputando il risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo versato a titolo di risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato dalla condotta di reato giudicata più grave.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1193