Cass. pen. n. 10832 del 10 novembre 1985
Testo massima n. 1
L'art. 721 c.p. deferisce al giudice la qualificazione del giuoco d'azzardo nei suoi elementi essenziali dell'aleatorietà e del fine di lucro, a nulla rilevando che il giuoco non sia inserito negli elenchi formati dall'autorità ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., concernente la tabella da esporre nel locale pubblico, in cui sono indicati i giuochi d'azzardo e quelli che l'autorità ritenga di vietare. Solo per questi ultimi, per quelli cioè non d'azzardo e proibiti dall'autorità, puniti ai sensi dell'art. 723 c.p., la determinazione dell'autorità è vincolante per il giudice.
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