Cass. pen. n. 455 del 24 febbraio 1970
Testo massima n. 1
La tenuità della posta non esclude il fine di lucro, necessario per aversi gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p. Il notevole ammontare della posta è previsto come circostanza aggravante, a meno che il gioco sia esercitato in riunioni familiari o fra amici a mero fine di svago o passatempo.
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