Cass. pen. n. 35078 del 18 ottobre 2002
Testo massima n. 1
Con la modifica dell'art. 110 Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) operata con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 risulta introdotta una ulteriore categoria di apparecchi di abilità nei quali il giocatore può esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con costo contenuto della partita, non superiore ad un euro, e la possibilità di erogare, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi, non convertibili, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, così ribadendosi l'autonomia delle nozioni di giuoco di abilità e d'azzardo della norma di cui all'art. 110 citato rispetto a quella dell'art. 721 c.p.
Testo massima n. 2
La nozione di giuoco d'azzardo di cui all'art. 110 del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 3888, è diversa da quella prevista dall'art. 721 c.p. stante l'autonomia delle due fattispecie penali e l'assenza nell'art. 110 citato del fine di lucro previsto dalla disposizione codicistica.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi