Cass. civ. n. 26266 del 26 settembre 2025

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE


Concetto di pregiudizio all'economia nazionale ex art. 2933, comma 2, c.c. - Interpretazione - Perdita per l'intera comunità di cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale - Demolizione totale o parziale di edificio ad uso di abitazione - Configurabilità - Esclusione.


Il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2058
Cod. Civ. art. 2933 com. 2

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Precedenti: Cass. civ. n. 25890/2017

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