Cass. pen. n. 580 del 20 marzo 1970
Testo massima n. 1
Il giuoco della «stoppa», che non è incluso nell'elenco dei giuochi di azzardo e di quelli proibiti prescritti dall'art. 110 T.U. legge P.S. - valutato nel suo complesso, nell'economia cioè totale del giuoco, e non limitatamente alla prima fase di esso nella quale potrebbe ritenersi prevalente l'alea, in quanto il punteggio viene determinato dalla pura e semplice distribuzione delle tre carte di volta in volta ricevute - non è giuoco d'azzardo, perché all'esito di esso partecipa in maniera predominante e determinante l'abilità del giocatore.
Testo massima n. 2
La durata della misura di sicurezza è fissata preventivamente dalla legge nel minimo e soltanto per tale minimo può essere applicata alla persona dichiarata socialmente pericolosa. La proroga della durata minima può essere disposta dal giudice di sorveglianza in sede di riesame della pericolosità, che deve essere fatto dopo il decorso del periodo minimo.
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