Cass. pen. n. 1461 del 4 febbraio 1999

Testo massima n. 1


In materia di gioco d'azzardo, il denaro che a norma dell'art. 722 c.p. deve essere confiscato non è solo quello impegnato nel giuoco al momento della constatazione da parte dei verbalizzanti, ma anche quello «esposto» a tal fine, vale a dire quello che, sebbene trovato in tasca al giocatore — perché precipitosamente ripostovi al momento della sorpresa da parte delle forze dell'ordine o perché ancora non impiegato nel giuoco — deve ritenersi, per fatti concludenti, essere ad esso destinato.

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