Cass. pen. n. 26282 del 26 aprile 2023

Testo massima n. 1


EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione di manufatto abusivo - Questioni deducibili dall'imputato prima della formazione del giudicato - Deducibilità da parte di persone diverse dal condannato nell'incidente di esecuzione - Esclusione - Ragioni.


In tema di reati edilizi, non possono essere dedotte da terzi, in sede di incidente di esecuzione, questioni afferenti all'ordine di demolizione rilevabili dall'imputato prima della formazione del giudicato, dovendosi escludere che soggetti diversi da quest'ultimo, rimasti "ex lege" estranei al processo, possano sollevare questioni attinenti al suo svolgimento e alla sua definizione, con pronunzia di merito, onde determinare la caducazione formale della stessa o di sue statuizioni.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7399 del 2020

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

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