Cass. civ. n. 26288 del 27 settembre 2025
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Ordinanza di liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Termine breve di impugnazione - Decorrenza dalla notificazione dell'ordinanza - Necessità - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza - Mancanza della notifica - Termine lungo ex art. 327 c.p.c. - Applicabilità.
In tema di impugnazione dell'ordinanza di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, emessa ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine breve per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. decorre, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., dalla sua notificazione e non dalla comunicazione eseguita dalla cancelleria, con la conseguenza che, in mancanza di notifica a cura di parte, è applicabile il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.