Cass. pen. n. 3557 del 20 marzo 2000

Testo massima n. 1


Vanno qualificati come atti contrari alla pubblica decenza quelli che, a differenza degli atti osceni, non toccano la sfera degli interessi sessuali ma ledono semplicemente le regole etico sociali attinenti al normale riserbo ed alla elementare costumatezza, sì da produrre, se non anche disgusto, quanto meno disagio, fastidio e riprovazione, avuto riguardo ai comuni parametri di valutazione, rapportati allo specifico contesto ed alle particolari modalità di ogni fatto. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che fosse da qualificare come contrario alla pubblica decenza il comportamento di un soggetto il quale, su una spiaggia non appartata ed in presenza di altre persone, si era completamente denudato, con esposizione, quindi, degli organi genitali, atteso che una tale esposizione non poteva essere assimilata a quella del seno nudo femminile, entrata ormai da vari lustri nel novero dei comportamenti comunemente accettati).

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